CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
CACCIATORE Fabrizio (Chievo Verona): per avere, al 44° del secondo tempo, a seguito di unprovvedimento tecnico dell’Arbitro proferito un’espressione irriguardosa nei confronti delmedesimo.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo): per avere commesso un intervento falloso su unavversario in possesso di una chiara occasione da rete.
RODRIGUEZ PRADO Gonzalo Javier (Fiorentina): per avere commesso un intervento fallososu un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSISQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DIAMANTI Alessandro (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).
GAGLIARDINI Roberto (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GASTALDELLO Daniele (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di unavversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GOLDANIGA Edoardo (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;già diffidato (Quinta sanzione).
MERTENS Dries (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; giàdiffidato (Quinta sanzione).
Multa salata, inoltre, per la Roma: i tifosi hanno creato disordini all’esterno dell’Olimpico prima del match contro il Pescara.
“Il Giudice Sportivo, sciolta la riserva di cui al CU 80 del 22 novembre 2016; vista la nota a firma del Procuratore federale e dei Procuratori federali aggiunti in data 28 novembre 2016 con la documentazione allegata, di risposta alla richiesta di accertamenti formulata da questo Giudice; letta in particolare la relazione di servizio redatta dal Responsabile del Servizio di Ordine Pubblico in data 21 novembre 2016; visti gli atti tutti del fascicolo, con particolare riguardo al rapporto dei collaboratori della Procura federale, dispone, in relazione agli incidenti ed ai tafferugli causati dai sostenitori della soc. Roma in prossimità dell’impianto sportivo, per come dettagliatamente indicati nella suddetta relazione di servizio del R.O.P. e nel rapporto dei collaboratori della Procura federale, visti gli artt. 14 CGS e 62 comma 2 NOIF, l’applicazione dell’ammenda di € 40.000,00 con diffida“.